| La Normativa |
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Autorità per la Vigilanza sui LLPP -
Determinazione n.19 Relazione geologica e indagini geologiche Art.17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni. |
Con nota del 26 gennaio 2000, il Ministero dellInterno segnalava a questa Autorità che il Consiglio nazionale dei geologi aveva lamentato linosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del divieto di subappalto, disposto dallart. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dallart. 6, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con la stessa nota il Ministero aggiungeva che, in ragione del pregiudizio direttamente derivante dalla violazione della norma per la categoria rappresentata, il Consiglio dei geologi aveva chiesto ai prefetti di intervenire al fine di chiarire leffettiva portata dellindicato divieto. In considerazione di tale esigenza e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di questa Autorità di vigilanza, il Ministero dellInterno concludeva rimettendo la questione alla valutazione dellAutorità stessa restando in attesa delle valutazioni di competenza.
Lart. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dallart. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici laffidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con lesclusione della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente richiesta.
Qualora, pertanto, si renda necessaria lacquisizione alla progettazione di una relazione geologica, lamministrazione è tenuta ad avvalersi dellopera professionale del geologo, che sarà reperita o allinterno delle strutture dellente ovvero allesterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento allesterno dellincarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo.
Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformità allorientamento del Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno
1994, n. 154) e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17 dicembre 1993, n. 138), lingegnere progettista, che pure ha competenza in materia, deve avvalersi per la redazione della stessa dellapporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione allopera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa (così per gli interventi in zona sismica). Ciò, tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità complessiva del progettista.
Vale ripetere che, anche se può ravvisarsi, poi, un profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista ingegnere decide se chiedere o meno lapporto del geologo, ciò non è riduttivo dellimportanza di questo apporto, né elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi: poiché, infatti, il progettista si assume la responsabilità dellintero progetto, è intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessità e peculiarità dellopera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendo la direzione conclusiva, unitaria e responsabile dellintero progetto.
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| a cura di Alberto Balzani » T3 Comunicare « |
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