| La Normativa |
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Autorità per la Vigilanza sui LLPP -
Determinazione n.56 del 13 dicembre 2000 Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34). |
LAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
premesso che:
sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000 ed alle determinazioni dellAutorità n.47/2000, n.48/2000 e n.50/2000;
considerato che:
le risposte a tali richieste, al fine di conseguire uniformità di valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA autorizzate o per le quali è in corso lautorizzazione;
è opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle imprese che devono essere attestate;
ai fini di quanto considerato alle precedenti lettere a) e b) è necessario approvare una apposita determinazione;
i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:
la qualificazione dei consorzi stabili (articolo 10,comma 1, lettera c), della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 97 del D.P.R. 554/1999) ai sensi delle specifiche disposizioni previste per essi nel D.P.R. 34/2000;
la qualificazione nella categoria generale OG11 di cui allallegato A del D.P.R. 34/2000;
la validità dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, qualora non contengano lattestato dellautorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti (articolo 22, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. 34/2000);
la individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (articolo 18, comma 2, lettera c), nonché di incremento convenzionale premiante (articolo 19 del D.P.R. 34/2000);
che comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni del suddetto D.P.R. 34/2000 più complessive e per le quali, quindi, è opportuno provvedere con una apposita e separata determinazione previo parere della commissione consultiva;
dispone:
la dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento (articolo 17, comma 1, lettera g), del D.P.R. 34/2000) deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui allarticolo 143 della legge fallimentare R.D. 16/03/1942 n. 267, alla situazione dellimpresa alla data del rilascio dellattestazione di qualificazione;
linsussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale di cui allarticolo 17 del D.P.R. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
i reati che incidono sulla moralità professionale (articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo 2000 n. 182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), lordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli 750, modelli unici, certificati dei lavori eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:
i documenti tributari e fiscali: sono quelli relativi ai cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati;
i certificati dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai cinque anni consecutivi (articolo 22, commi 1, del D.P.R. 34/2000) oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000);
i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche e allorganico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati (articolo 18, comma 13, del D.P.R. 34/2000), dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento;
la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta la necessità di richiedere la riclassificazione dei bilanci anteriori allesercizio 1993 in quanto il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA (articolo 22, commi 2 e 4, del D.P.R. 34/2000) riguarda esclusivamente i requisiti relativi allesecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del suddetto D.P.R. 34/2000), il cui possesso è dimostrato esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;
concorrono alla formazione delle percentuali relative allorganico medio annuo (articolo 18, comma 10, del D.P.R. 34/2000) anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dellimpresa ma sulla base di contratti dopera professionale regolarmente registrati;
la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail dei titolari dellimpresa individuale, dellimpresa artigiana, o dei soci delle società di persone moltiplicata per il fattore cinque costituisce la retribuzione annuale e, pertanto, limporto che concorre alla dimostrazione del possesso del requisito organico medio annuo è pari a cinque volte tale cifra ((articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000);
il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (articolo 4 del D.P.R. 34/2000) si intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione è stato rilasciato da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dellUnione Europea) per la classifica n. 28 nonché laccreditamento riguardi lattività di certificazione di sistemi di qualità (indicato nel certificato di accreditamento con la lettera A);
il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto 9 è valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalità delle categorie previste nellattestazione di qualificazione da rilasciare;
la data di scadenza dellattestazione di qualificazione, qualora essa sia rilasciata sulla base dellincremento convenzionale premiante (articolo 19 del D.P.R. 34/2000), deve coincidere con la data di scadenza del certificato o dichiarazione di cui al punto 9;
i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare lesecuzione dei lavori fino alla III classifica (articolo 18, comma 14, del D.P.R. 34/2000), possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA;
la misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera a), del D.P.R. 34/2000), si riferisce alla cifra daffari in lavori media del quinquennio di riferimento effettivamente realizzata;
il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo, 18, comma 8, secondo periodo e 18, comma 7, del D.P.R. 34/2000 del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e del costo dellattrezzatura tecnica che è contenuto nellallegato F del suddetto D.P.R. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale, rispettivamente agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma 10, secondo periodo e 18, comma 8;
i requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) non sono alternativi e, pertanto, il requisito previsto per lapplicazione dellincremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d) del D.P.R. 34/2000) è posseduto qualora tutti e due i requisiti sono pari o superiore ai corrispondenti minimi stabiliti dallarticolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000;
i valori minimi dei requisiti adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (articolo 18, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 34/2000) richiesti ai fini dellincremento convenzionale premiante (articolo 19, comma 1, lettera d), del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra daffari quinquennale in lavori effettivamente realizzata dallimpresa cui rilasciare lattestazione di qualificazione (articolo 18, commi 8 e 10, del D.P.R. 34/2000);
gli elementi p), r) ed a) della formula (allegato F al D.P.R. 34/2000) relativa allincremento convenzionale premiante (articolo 19, del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra daffari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
la percentuale di incremento convenzionale premiante determinata sulla base di quanto disposto al precedente punto 17 si applica:
alla cifra daffari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;
i certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente allentrata in vigore del D.P.R. 34/2000, sono da ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi allesecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui allallegato D al suddetto D.P.R.34/2000 nonchè privi dellindicazione del responsabile della condotta dei lavori;
la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 34/2000) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dellattestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA;
la presunzione dellesecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 34/2000) è da intendersi relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui allallegato D del suddetto D.P.R. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) è dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo;
la certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000) il cui committente non sia tenuto allapplicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R.34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui allallegato D al suddetto D.P.R.34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi contenute;
la disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dellentrata in vigore del D.P.R. 34/2000 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti allestero (articolo 23 del D.P.R. 34/2000);
il responsabile della condotta dei lavori indicato nellallegato D al D.P.R. 34/2000 è il soggetto che, ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;
il disposto dellarticolo 25, comma 6, del D.P.R. 34/2000, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000);
gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dallISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA;
il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dallimpresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizione di cui allarticolo 25, comma 4, del D.P.R.34/2000 e, pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc.;
- di imprese - fermo restando la facoltà dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale ruolo nella stessa impresa (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000) - può essere costituita:
la direzione tecnica
qualora limpresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da soggetti in possesso:
di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;
di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni;
di laurea in ingegneria o in architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dellUnione Europea;
di diploma universitario in ingegneria o architettura oppure di equipollenti titoli di studio previsti negli stati membri dellUnione Europea;
qualora limpresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, esclusivamente da soggetti in possesso:
di diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dellUnione Europea;
di laurea in ingegneria o in architettura ovvero di equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dellUnione Europea;
la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate le condizioni di cui al punto 28, lettere a) e b), può comprendere altresì anche laureati in geologia;
la possibilità dei soggetti che, alla data dellentrata in vigore del D.P.R. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dallarticolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiore alla IV e si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonché di scavi archeologici;
il riferimento, per quanto riguarda la cifra daffari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 34/2000), al quinquennio precedente la data dellultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dellattestazione;
la indicazione prevista dal punto 7, lettera f), della determinazione n. 48 dellAutorità - relativa al fatto che la disposizione in essa contenuta è condizionata dalla esistenza nel bando di gara della specificazione che lintervento prevede lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi di gara indetti dopo lentrata in vigore del D.P.R. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di tale data lesecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e nelle altre categorie, ai sensi di quanto disposto dalla quarta alinea delle premesse allallegato A del suddetto D.P.R. 34/2000, è documentata dai certificati dei lavori nonché da altra adeguata documentazione (stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo ecc) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;
lattribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono lesecuzione di lavorazioni ricomprese nellelenco di cui allarticolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, è condizionata dal possesso da parte dellimpresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;
il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 34/2000 e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dallimpresa nei lavori in corso di esecuzione;
può essere ricompreso nellimporto degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 34/2000) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nellattività caratteristica dellimpresa;
lindicazione, contenuta nella determinazione dellAutorità n. 50, relativa alla possibilità che il corrispettivo previsto contrattualmente non sia modificabile, non può comportare che il corrispettivo effettivamente pagato risulti di importo inferiore al minimo previsto dallallegato E del D.P.R. 34/2000 quale risulta determinato sulla base delle categorie e classifiche previste nellattestazione rilasciata, e, pertanto, nel contratto stipulato deve essere inserita unapposita clausola di adeguamento del corrispettivo previsto, qualora questo risulti di importo inferiore a quello minimo come prima specificato, ed, inoltre, nello stesso contratto non può essere previsto alcun meccanismo di riduzione, ancorché non generalizzata, del detto corrispettivo minimo.
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| a cura di Alberto Balzani » T3 Comunicare « |
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