| La Normativa |
| Decreto Legge 12
ottobre 2000, n. 279 Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare misure di salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, al fine di immediata e maggiore prevenzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a favore delle zone della regione Calabria in dipendenza dei danni derivati dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e con il Ministro della difesa;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile
Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, sino al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area e fatte salve le più restrittive misure di salvaguardia già in vigore:
alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato determinato da fenomeni di inondazione, nonché dei comuni o delle località indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto;
nelle aree ad alta probabilità di inondazione, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 ed identificate con delibera dei comitati istituzionali delle autorità di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti bacini idrografici.
Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Ai fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani, delle perimetrazioni o delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale è redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale è data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni o delle province autonome.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di protezione civile provvedono a predisporre per le aree di cui al comma 1 piani di emergenza contenenti le misure di salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.
Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e con le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, predispone un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma è attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. A1 relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
Art. 2.
Attività straordinaria di polizia idraulica
Gli uffici preposti ad esercitare le competenze derivanti dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attività straordinaria di sorveglianza sui corsi d'acqua demaniali e sulle relative pertinenze a mezzo sistematici sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare pericolo, sia a carattere incombente che potenziale, per le persone e le cose.
Le rilevazioni sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque;
l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
Di ciascun sopralluogo è redatto verbale che riporta le rilevazioni effettuate, unitamente a brevi note di commento in ordine alle situazioni di pericolo ed alle necessità di intervento urgente. I verbali sono raccolti dagli uffici di cui al comma 1, che redigono una relazione finale contenente le proposte di intervento mirate ad eliminare le situazioni di pericolo incombente e di pericolo potenziale non affrontabili con intervento non strutturali o di tipo manutentivo. La relazione finale è inviata al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo sono chiamati a collaborare gli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali, gli uffici tecnici erariali, gli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, i consorzi di bonifica.
Nelle situazioni di carenza di personale tecnico, gli uffici di cui al comma 1 possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 3.
Ulteriori forme di controllo sul territorio
Ad integrazione delle attività di cui all'articolo 2, gli uffici regionali, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, le comunità montane e le associazioni di volontariato interessate, effettuano, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le ulteriori esigenze di intervento, a carattere puntuale e di tipo manutentivo, finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio, soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
I risultati delle rilevazioni disposte dal comma 1 sono inviati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, in modo da rappresentare complessivamente le esigenze di intervento diffuso sul territorio nel settore idrogeologico.
Art. 4.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamità idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
Ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamità di cui al comma 1, di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamità, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unità immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
Ai soggetti proprietari di unità immobiliari gravemente danneggiati dalle calamità di cui al comma 1, ma ripristinabili, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari.
Alle imprese industriali, agro-industriali, agricole, commerciali, di servizi che hanno subito, in conseguenza delle calamità di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresì, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui le unità immobiliari sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
Le provvidenze concesse, per le calamità di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.
I prefetti territorialmente competenti, avvalendosi dei comuni interessati, provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo. Le province interessate provvedono, sulla base dello stesso accertamento definitivo dei danni, a concedere i benefici di cui al comma 5. Il Dipartimento della protezione civile emana disposizioni per assicurare l'omogeneità degli interventi.
All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si provvede a carico delle disponibilità assegnate ai prefetti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Detta disponibilità è incrementata di lire 50.000 milioni che vengono trasferiti ai prefetti dalle province interessate a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. Agli oneri di cui al comma 5 provvedono le province a valere sulle disponibilità di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza.
Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e ottobre 2000; sospensione di termini fiscali e previdenziali.
I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorità agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se già in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, operanti nei territori interessati dall'emergenza, che hanno già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.
I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati.
Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni.
All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due anni".
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 7.
Agenzia di protezione civile
I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
Art. 8.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BORDON, Ministro dell'ambiente
BIANCO, Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NESI, Ministro dei lavori pubblici
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
LOIERO, Ministro per gli affari regionali
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
DEL TURCO, Ministro delle finanze
LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
MATTARELLA, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
TABELLA Comuni con possibili situazioni di rischio idrogeologica molto elevato individuati dalle ordinanze di Protezione Civile ai sensi dell'art. 5. comma 2. L 225/92 (**)
N.
Ragione Prov Comune
1
ABRUZZO
CH
FURCI
2
ABRUZZO
CH
MONTAZZOLI
3
BASILICATA
PZ
LAURIA
4
BASILICATA
PZ
MELA (*)
5
BASILICATA
PZ
TOLVE
6
CALABRIA
CS
AMANTEA
7
CALABRIA
CS
AMENOOLARA (*)
8
CALABRIA
CS
BISIGNANO
9
CALABRIA
CS
CERISANO
10
CALABRIA
CS
DIAMANTE
11
CALABRIA
CS
LONGOBUCCO
12
CALABRIA
CS
MONGRASSANO
13
CALABRIA
CS
ROSETO CAPO SPULICO(*)
14
CALABRIA
CS
SERRA PEGACE
15
CALABRIA
CS
VILLAPIANA
16
CALABRIA
CZ
BADOLATO
17
CALABRIA
CZ
BOTRICELLO
18
CALABRIA
CZ
CURINGA
19
CALABRIA
CZ
OAVOU
20
CALABRIA
CZ
FALERNA
21
CALABRIA
CZ
FEROLE, 0 ANTICO
22
CALABRIA
CZ
GIZZERIA
23
CALABRIA
CZ
GUARGAVALLE
24
CALABRIA
CZ
LAMEZIA TERME(*)
25
CALABRIA
CZ
MAGISANO
26
CALABRIA
CZ
MARTIRANO LOMBARDO
27
CALABRIA
CZ
MONTEPAONE
28
CALABRIA
CZ
NOCERA TIRINESE
29
CALABRIA
CZ
PETRIZZI
30
CALABRIA
CZ
SANTA CATERINA DELLO IONIO
31
CALABRIA
CZ
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
32
CALABRIA
CZ
SATRIANO
33
CALABRIA
CZ
SELLIA MARINA
34
CALABRIA
CZ
SIMERI CRICSI
35
CALABRIA
CZ
SOVERATD
36
CALABRIA
CZ
ZAGARISE
37
CALABRIA
KR
CIRO'
38
CALABRIA
KR
CROTONE
39
CALABRIA
KR
ISOLA al CAPO RIZZUTO
40
CALABRIA
KR
SCANOALE
41
CALABRIA
KR
STRONGOLI
42
CALABRIA
RC
AFRICO
43
CALABRIA
RC
AGNANA CALABRA(*)
44
CALABRIA
RC
ANOIA
45
CALABRIA
RC
ANTONIMINA(*)
46
CALABRIA
RC
BAGALAGI
47
CALABRIA
RC
BENESTARE
48
CALABRIA
AC
BIANCA
49
CALABRIA
AC
BIVONGI
50
CALABRIA
RC
BOVA MARINA
51
CALABRIA
RC
BOVAUNO
52
CALABRIA
RC
BRANCALEONE
53
CALABRIA
RC
BRUZZANO ZEFFIRIO
54
CALABRIA
RC
CAMINI
55
CALABRIA
RC
CARDETO
56
CALABRIA
RC
CARERI
57
CALABRIA
RC
CASIGNANA
58
CALABRIA
RC
CAULONIA (*)
59
CALABRIA
RC
CIMINA'
60
CALABRIA
RC
CINQUEFRONDI
61
CALABRIA
RC
CONDOFURI
62
CALABRIA
RC
COSOLETO
63
CALABRIA
RC
FEROLETO CELLA CHIESA
64
CALABRIA
RC
FERRUZZANO
65
CALABRIA
RC
FIUMARA
66
CALABRIA
RC
GERACE
67
CALABRIA
RC
GIOIA TAURO
68
CALABRIA
RC
GIOIOSA IONICA
69
CALABRIA
RC
LAGANADI
70
CALABRIA
RC
LOCRI
71
CALABRIA
RC
MARINA DI GIOIOSA IONICA
72
CALABRIA
RC
MARTONE.
73
CALABRIA
RC
MEUTO DI PORTO SALVO
74
CALABRIA
RC
MONTEBELLO IONICO
73
CALABRIA
RC
MOTTA SAN GIOVANNI
76
CALABRIA
RC
OPPIDO MAMERTINA
77
CALABRIA
RC
PALMI
78
CALABRIA
RC
PAZZANO (*)
79
CALABRIA
RC
PLACANICA
80
CALABRIA
RC
PLATI'
81
CALABRIA
RC
REGGIO DI CALABRIA
82
CALABRIA
RC
MALE
83
CALABRIA
RC
RIZZICONI
84
CALABRIA
RC
ROCCAFORTE DA GRECO
85
CALABRIA
RC
SAMO
86
CALABRIA
RC
SAN FERDINANDO
87
CALABRIA
RC
SAN GIOVANNI DI GERACE
88
CALABRIA
RC
SAN LORENZO
89
CALABRIA
RC
SAN LUCA (*)
90
CALABRIA
RC
SAN PIETRO DI CARIDA'
91
CALABRIA
RC
SAN PROCOPIO
92
CALABRIA
RC
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE
93
CALABRIA
RC
SANT'AGATA DEL BIANCO
94
CALABRIA
RC
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE
95
CALABRIA
RC
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
96
CALABRIA
RC
SANT'ILARIO DELLO IONIO
97
CALABRIA
RC
SCIDO
98
CALABRIA
RC
SCILLA
99
CALABRIA
RC
SEMINARA
100
CALABRIA
RC
SIDERNO
101
CALABRIA
RC
SINOPOLI
102
CALABRIA
RC
STAITI
103
CALABRIA
RC
TERRANOVA SAPPO MINULIO
104
CALABRIA
VV
VARAPODIO
105
CALABRIA
VV
DINAMI
106
CALABRIA
VV
FRANCAVILLA ANGITOLA (*)
107
CALABRIA
VV
MAIERATO
108
CALABRIA
VV
MONTEROSSO CALABRO
109
CALABRIA
VV
NICOTERA (*)
110
CALABRIA
VV
TROPEA
111
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA (*)
112
CAMPANIA
AV
LACEDONIA
113
MOLISE
IS
PIETRABBONDANTE
114
PUGLIA
BA
CANOSA DI PUGLIA (*)
115
PUGLIA
BA
CASSANO DELLE MURGE (*)
116
PUGLIA
BA
NOCI (*)
117
PUGLIA
BA
PALO DEL COLLE (*)
118
PUGLIA
BA
RUTIGLIANO (*)
119
PUGLIA
BA
RUVO DI PUGLIA (*)
120
PUGLIA
BA
SPINAZZOLA (*)
121
PUGLIA
BR
CAROVIGNO (*)
122
PUGLIA
BR
CELLINQ SAN MARCO (*)
123
PUGLIA
BR
GSTERNINO (*)
124
PUGLIA
BR
FASANO (*)
125
PUGLIA
BR
LATIANO (*)
126
PUGLIA
BR
OSTUNI (*)
127
PUGLIA
BR
SAN DONACI (*)
128
PUGLIA
BR
SAN PANCRAZIO SALENTINO (*)
129
PUGLIA
BR
SAN PIETRO VERNOTICO (*)
130
PUGLIA
BR
TORCHIAROLO (*)
131
PUGLIA
BR
VILLA CASTELLI (*)
132
PUGLIA
FG
CANDELA
133
PUGLIA
FG
CARLANTINO (*)
134
PUGLIA
FG
CASALNUOVO MONTEROTARO (*)
135
PUGLIA
FG
CASALVECCHIO DI PUGLIA(
136
PUGLIA
FG
CELENZA VALFORTORE (*)
137
PUGLIA
FG
FOGGIA (*)
138
PUGLIA
FG
ISCHITELLA (*)
139
PUGLIA
FG
MONTE SANTANGELO (*)
140
PUGLIA
FG
ORSARA DI PUGLIA (*)
141
PUGLIA
FG
RODI GARGANICO (*)
142
PUGLIA
FG
SAN MARCO IN LAMISI (*)
143
PUGLIA
FG
SAN MARCO LA CATOLA (*)
144
PUGLIA
FG
SANT'AGATA DI PUGLIA (*)
145
PUGLIA
FG
STORNARELLA (*)
148
PUGLIA
FG
VICO DEL GARGANO (*)
147
PUGLIA
LE
CAUMERA(*)
148
PUGLIA
LE
CAMPI SALENTINA (*)
148
PUGLIA
LE
CARMIANO (*)
150
PUGLIA
LE
CASTRO (LE) (*)
151
PUGLIA
LE
CAVALLINO (*)
152
PUGLIA
LE
COPERTINO (*)
153
PUGLIA
LE
DISO (*)
154
PUGLIA
LE
GALATINA (*)
155
PUGLIA
LE
GUAGNANO (*)
156
PUGLIA
LE
LAVERANO (*)
157
PUGLIA
LE
NARDO' (*)
158
PUGLIA
LE
PORTO CESAREO (*)
159
PUGLIA
LE
PRESICCE (*)
160
PUGLIA
LE
SALICE SALENTINO (*)
161
PUGLIA
LE
SOLETO (*)
162
PUGLIA
LE
SOUINZANO (*)
163
PUGLIA
LE
SURSO (*)
164
PUGLIA
LE
TUGLE (*)
165
PUGLIA
LE
UGENTO (*)
166
PUGLIA
LE
VEGLIE (*)
167
SARDEGNA
CA
DECIMOMANNU
168
SARDEGNA
CA
UTA
169
SARDEGNA
CA
VALLERMOSA
170
SICILIA
CL
BUTERA
171
SICILIA
CT
ADRANO
172
SICILIA
CT
NICOLOSI
173
SICILIA
CT
PEDARA
174
SICILIA
CT
ZAPPERANA ETNEA
175
SICILIA
EN
CERAMI
176
SICILIA
ME
SCALETTA ZANCLEA
177
SICILIA
ME
TORRENOVA (*)
178
TOSCANA
GR
GAVORRANO
179
TOSCANA
LI
CAMPO NELL'ELBA
180
TOSCANA
LI
MARCIANA
181
TOSCANA
LU
FORTE DEI MARMI
182
TOSCANA
SI
CETONA
183
UMBRIA
PG
COSTACCIARO
184
UMBRIA
PG
GUALDO TARINO
185
UMBRIA
PG
NOCERA UMBRA
186
UMBRIA
PG
PIETRALUNGA
187
VENETO
BL
LOZZO DI CADORE
188
VENETO
BL
SELVA DI CADORE
189
VENETO
VE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
TOTALE189 (*) comune già individuato nell'ambito dei Piano Straordinario
(**) i dati della Protezione Civile sono in fase di ulteriore integrazione
| Il
curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione
dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume
responsabilità per eventuali errori o imprecisioni. L'unica fonte ufficiale è la Gazzetta Ufficiale. Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 239 di Giovedì, 12 ottobre 2000 |
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