| La Normativa |
| Ministero dell'Ambiente
- Decreto 4 maggio 2001 Organizzazione e funzionamento del Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica, istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. |
Il Ministro dell'Ambiente
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997, ed in particolare l'art. 110;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 38;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", che all'art. 3-bis istituisce un comitato composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome;
Considerato di dover provvedere alla organizzazione del predetto comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito in data 22 marzo 2001 il parere n. 1191 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art.1.
DenominazioneIl comitato istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di assicurare il coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza del Servizio geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province autonome, assume la denominazione di "Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome" (di seguito semplicemente definito Comitato).
Art. 2.
OrganizzazioneIl Comitato di cui all'art. 1 ha sede presso il Servizio geologico nazionale, che garantisce il necessario supporto di segreteria e di funzionamento.
Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, per il Servizio geologico nazionale, dal direttore e dai responsabili dell'ufficio di coordinamento area cartografica geologica e geotematica e dell'ufficio di coordinamento area consulenza prevenzione del rischio idrogeologico.
In caso di impedimento o assenza dei responsabili delle predette strutture, è prevista la partecipazione di un supplente designato di volta in volta.
I membri del Comitato sono indicati dalle amministrazioni di appartenenza e recepiti con provvedimento del capo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
Art. 3.
Modalità di funzionamentoIl Comitato è presieduto dal direttore del Servizio geologico nazionale, coadiuvato da un vicepresidente scelto a turno tra i rappresentanti delle regioni e province autonome.
Il presidente convoca il Comitato almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che ne facciano richiesta almeno sette membri. Il segretario del Comitato è nominato dal direttore del servizio geologico nazionale e partecipa a tutte le riunioni, senza diritto di voto.
Le riunioni del Comitato hanno validità quando è presente la metà più uno dei membri. Le decisioni sono assunte all'unanimità.
Gli oneri di missione dei componenti del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 4.
CompitiIl Comitato di coordinamento:
promuove e coordina le attività per la realizzazione della cartografia geologica, della cartografia geotematica, delle risorse naturali e dei rischi geologici e delle relative banche dati, di interesse nazionale;
predispone il "Programma triennale" di cui al successivo art. 5 e propone al Comitato dei Ministri di cui al comma 2, art. 4, della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, per le esigenze inerenti la cartografia geologica e tematica e relative banche dati, l'assegnazione ai Servizi tecnici nazionali dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989;
propone al Comitato dei Ministri, al fine di formulare gli atti di indirizzo e coordinamento, le modalità per la stampa e la divulgazione, anche per le vie informatiche, dei dati geologici alle varie scale di interesse nazionale;
formula pareri, proposte ed osservazioni, in ordine alle seguenti attività:
coordinamento con istituti scientifici nazionali ed europei nel campo delle scienze geologiche;
organizzazione e gestione delle banche dati geologici delle regioni e province autonome, nell'ambito del sistema informativo unico ed in coordinamento con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
realizzazione di programmi di ricerca nel campo delle scienze geologiche e per la riduzione dei rischi naturali di interesse nazionale;
organizzazione di seminari, convegni, corsi di aggiornamento per operatori e tecnici nel campo della cartografia geologica e tematica;
esprime parere relativo in ordine alla opportunità della nomina di commissari ad acta per le regioni e province autonome inadempienti, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 365/2000;
nomina gruppi di lavoro per la redazione di programmi di lavoro e quanto altro necessario per la realizzazione e il coordinamento delle attività inerenti la cartografia geologica e geotematica.
Art. 5.
Programmazione triennaleLe attività di cui al punto a) dell'art. 4 sono realizzate dallo Stato e dalle regioni e province autonome, sulla base di un programma triennale predisposto dal Comitato, tenuto conto della vulnerabilità del territorio sotto i profili idrogeologico, sismico e vulcanico, delle esigenze di protezione e gestione delle acque sotterranee e di altre risorse naturali nonché della esigenza di studi e indagini per la riduzione dei rischi naturali. Il programma triennale individua:
le risorse finanziarie disponibili nel triennio a valere sia sugli stanziamenti recati dal bilancio dello Stato che su quelli recati dai bilanci delle singole regioni e province autonome;
le ulteriori risorse finanziare eventualmente necessarie per la realizzazione del programma, da ricomprendere nel l'ambito dei finanziamenti previsti dagli articoli 21 e 25 della legge n. 183/1989;
le priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, sulla base delle necessità di cartografia geologica e geotematica avanzate dalle regioni e province autonome, nonché dall'Agenzia della protezione civile, dalle Autorità di bacino e dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Il programma triennale e l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla precedente lettera b) sono approvati, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi per la difesa del suolo.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 maggio 2001
Il Ministro: Bordon
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| a cura di Alberto Balzani » T3 Comunicare « |
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