| La Normativa |
| Legge 4 Agosto 1984, n. 464 Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio Geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale |
Art. 1 - Obblighi di informazione nei confronti del Servizio Geologico
Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al disotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.
Art. 2 - Poteri del Servizio Geologico
Il Servizio geologico può eseguire gli opportuni sopralluoghi per avere diretta cognizione dei fenomeni naturali osservabili nel corso dell'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e richiedere la documentazione relativa a scavi, pozzi, perforazioni e gallerie di dimensioni inferiori a quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1.
Art. 3 - Sanzioni
Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24-11-1981, n. 689.
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