Art. 1
E’ costituita una associazione denominata
“Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti” SINGEOP, con sede
in Roma. Il Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti si propone lo
scopo di svolgere ogni opportuna azione al fine di assicurare
l’affermazione, la salvaguardia e la tutela degli interessi degli
associati nel campo economico—etico—sociale, a tal fine assumendo la
rappresentanza degli associati in tutte le competenti sedi e nei
confronti di ogni autorità, ufficio, ente, associazione e sindacato,
e promuovendo ogni iniziativa volta ad indirizzare la libera
attività degli associati a favore del processo di sviluppo sociale,
economico e tecnico del Paese. Il Sindacato può aderire ad organizzazioni nazionali ed
internazionali che perseguano analoghe finalità.
Art. 2
Possono aderire al Sindacato tutti gli iscritti
nell’Albo Professionale che esercitano la loro attività in forma
autonoma o associata.
Art. 3
L’adesione al Sindacato comporta l’accettazione
del presente Statuto e l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni
prese in conformità di esso.
Art. 4
Sono organi del Sindacato Nazionale dei Geologi
Professionisti: - l’Assemblea Generale - il Consiglio Nazionale - il Collegio dei Revisori
Art. 5
L‘Assemblea Generale è costituita da tutti gli
iscritti. Essa esamina ed approva il bilancio e la relazione del
Consiglio Nazionale sull’attività svolta dal Sindacato. L’Assemblea
si riunisce, di regola, in seduta ordinaria ogni anno ed in seduta
straordinaria, convocata dal Consiglio Nazionale e su richiesta
sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti in regola con le
quote sociali. Ogni tre anni l’Assemblea elegge i membri del Consiglio Nazionale e
il Collegio dei Revisori. Hanno diritto al voto gli iscritti in regola con le quote sociali. Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea possono, se del
caso, avvenire per referendum.
Art. 6
Il Consiglio Nazionale è composto da undici (11)
membri, eletti dall’Assemblea Generale, e dura in carica tre anni. Nel suo ambito, il Consiglio Nazionale nomina il Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere Il Consiglio Nazionale ha i più ampi
poteri per deliberare su tutta la materia ad essa riservata dal
presente Statuto ed in particolare: - dirige l’attività del Sindacato secondo le finalità e gli scopi
dello Statuto - redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentarsi
all’Assemblea Generale per l’approvazione - redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentarsi
all’Assemblea Generale per l’approvazione - delibera in merito all’estromissione dal Sindacato di iscritti per
morosità, per recessione o per altri motivi.
Art. 7
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una
volta ogni tre mesi. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, e a cura del
Segretario verrà redatto il verbale dell’adunanza.
Art. 8
Il presidente del Consiglio Nazionale è
Presidente del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti di cui
assume la rappresentanza legale. Egli presiede l’Assemblea Generale e le adunanze del Consiglio
Nazionale e provvede alle relative convocazioni. Egli firma gli atti del Sindacato e sovrintende alla attuazione
delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea
Generale. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito
provvisoriamente dal Segretario che ne assume tutte le funzioni;
qualora l’assenza o l’impedimento avessero carattere definitivo il
Consiglio Nazionale provvederà all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 9
Il Segretario cura il regolare funzionamento
degli organi del Sindacato, dà attuazione alle deliberazioni del
Consiglio Nazionale, redige il verbale delle adunanze del Consiglio
e dell’Assemblea, svolge ogni attività necessaria alla migliore
esecuzione delle decisioni adottate. Egli sostituisce il Presidente nei casi di sua temporanea assenza o
di impedimento assumendone tutte le funzioni; qualora l’assenza o
l’impedimento del Presidente avessero carattere definitivo, il
Segretario ne assolve tutte le funzioni fino a quando il Consiglio
Nazionale non avrà provveduto all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 10
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri
effettivi e due supplenti i quali vengono eletti dall’Assemblea
Generale. I Revisori effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio
Nazionale con voto consultivo Il Collegio dei Revisori revisiona in tutto e per tutto l’attività
finanziaria ed amministrativa del Sindacato, nonché l’osservanza
delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori redigerà una relazione sul bilancio
preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Nazionale.
Art. 11
Alle spese di funzionamento del Sindacato
Nazionale dei Geologi Professionisti si provvede di massima mediante
le quote corrisposte da ciascun iscritto e che saranno fissate, anno
per anno, dal Consiglio Nazionale. La morosità dei versamenti della quota associativa per due anni
consecutivi comporta la estromissione dal Sindacato.
Art. 12
L’anno finanziario del Sindacato si chiude al 31
dicembre. Entro il mese di gennaio il Consiglio Nazionale dovrà predisporre il
bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Generale.
Art. 13
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il
rimborso delle spese, nella misura da determinarsi dal Consiglio
Nazionale.
Il presente Statuto è stato redatto in data 29
marzo 1978 con rogito del Notaio A.M. Bianco registrato al n.
212/140 di repertorio
|