| Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi | ||
| VII | Cave e Miniere | (*) Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519 |
| Artt. 30-31-32-33-34-35 | ||
Art. 30
Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave e miniere sono determinati con le modalità indicate negli articoli seguenti: sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 12 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 14.
Art. 31
Le prospezioni geologico-minerarie di una regione, di un permesso di ricerca o di una concessione mineraria limitatamente ai rilievi di superficie, inclusa la cartografia e la relativa descrizione, sono normalmente retribuite a quantità secondo le modalità e le tariffe di cui agli articoli 15, 16 e 17.
Art. 32
I rilievi di lavoro in sottosuolo a fine geognostico da tracciare su planimetrie e sezioni a scala mineraria (da 1:200 a 1:100) e relativa descrizione vengono retribuiti a vacazione sino ad un massimo di 500 m di gallerie, sottolivelli, traverse e fornelli; oltre i 500 m vengono retribuiti a quantità secondo la seguente tabella:
|
TABELLA VI |
||
| da 500 sino a 2.000 metri | 0,68121 | €/m |
| per ogni metro in più oltre i 2.000 | 0,34060 | €/m |
In caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate o pericolose il compenso può essere maggiorato sino al 100%. Dal presente compenso restano escluse le operazioni di campionatura sistematica da retribuirsi a vacazione e le relative analisi (vedi capo VI). [Analisi e Prove]
Art. 33
Per studio e cubaggio di un giacimento tanto in miniere e cave di minerali di prima categoria attive o inattive che in permessi minerari in lavorazione, inclusa relazione conclusiva: oltre agli onorari di cui agli articoli 31 e 32 viene riconosciuto un compenso per metro cubo di materiale in vista in base alla seguente tabella:
|
TABELLA VII |
|
| fino a 1.000 metri cubi, a corpo |
€ 6,81202 |
| sul più da 1.000 a 10.000
mc, per ogni mc |
€ 0,01363 |
| sul più da 10.000 a 25.000
mc, per ogni mc |
€ 0,01090 |
| sul più da 25.000 a 50.000
mc, per ogni mc |
€ 0,00816 |
| oltre i 50.000 mc per ogni mc |
€ 0,00134 |
Art. 34
La programmazione dei lavori di ricerca mineraria viene normalmente compensata a discrezione; l'assistenza all'esecuzione degli stessi viene normalmente compensata a vacazione secondo gli articoli 12, 13 e 14.
Art. 35
Stima di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, limitatamente alla valutazione qualitativa e quantitativa del giacimento basata sulle condizioni geologiche e sulle caratteristiche petrografìche e mineralogiche, oltre ai compensi di cui agli articoli 31 e 32 viene liquidato un onorario a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di € 2,58:
|
TABELLA VIII |
|||
| per un valore sino a | € | 2.582,28 | 1,78681 |
| sul più sino a | € | 5.164,57 | 1,62437 |
| sul più sino a | € | 12.911,42 | 1,46194 |
| sul più sino a | € | 25.822,84 | 0,97462 |
| sul più sino a | € | 38.734,27 | 0,48731 |
| sul più sino a | € | 51.645,69 | 0,16244 |
| sul più sino a | € | 258.228,45 | 0,14619 |
| sul più sino a | € | 516.456,90 | 0,11371 |
| sul più |
0,08122 |
||
|
Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi |
|
| I | NORME GENERALI Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |
| II | ONORARI A VACAZIONE Artt. 12-13-14 |
| III | ONORARI A QUANTITÀ Artt. 15-16-17 |
| IV | ONORARI A PERCENTUALE Artt. 18-19-20-21-22-23-24-25-26 |
| V | ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO Artt. 27-28 |
| VI | ANALISI E PROVE Art. 29 |
| VII | CAVE E MINIERE Artt. 30-31-32-33-34-35 |
| VIII | IDROGEOLOGIA Art. 36 |
| IX | FOTOGEOLOGIA Artt. 37-38-39-40 |
| X | RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA Art. 41 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
Per domande o commenti su questo sito Web