| Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi | |
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V |
Onorari a Discrezione o di Importo Preconcordato |
| Artt. 27-28 | |
Art. 27
Sono normalmente compensate a discrezione, con importo che può essere preconcordato, oltre che le consulenze, tutte quelle prestazioni nelle quali i fattori tempo e quantità sono irrilevanti e nelle quali è richiesto un parere ed una valutazione di carattere tecnico ed economico frutto di competenza specifica e/o di lunga esperienza ed in tutti i casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia. Inoltre sono compensate a discrezione le seguenti prestazioni:
ricerche e studi di carattere geologico-economico;
studi ed esperienze di carattere geologico-generale;
studi generali di idrogeologia;
programmazione di ricerche geologiche e minerarie;
giudizi arbitrali e componimenti amichevoli per problemi di natura geologica;
discussioni e pareri trattati verbalmente o per corrispondenza.
Art. 28
Gli onorari a discrezione e preconcordati saranno determinati tenendo conto dell'importanza dell'incarico, della difficoltà e complessità del lavoro e della particolare competenza specifica del professionista. Nei casi in cui possono essere applicati altri tipi di onorari, quelli a discrezione e preconcordati non potranno essere inferiori a quelli che si otterrebbero dalla somma delle singole voci imputabili alle varie componenti della prestazione.
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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi |
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| I | NORME GENERALI Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |
| II | ONORARI A VACAZIONE Artt. 12-13-14 |
| III | ONORARI A QUANTITÀ Artt. 15-16-17 |
| IV | ONORARI A PERCENTUALE Artt. 18-19-20-21-22-23-24-25-26 |
| V | ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO Artt. 27-28 |
| VI | ANALISI E PROVE Art. 29 |
| VII | CAVE E MINIERE Artt. 30-31-32-33-34-35 |
| VIII | IDROGEOLOGIA Art. 36 |
| IX | FOTOGEOLOGIA Artt. 37-38-39-40 |
| X | RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA Art. 41 |
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