| Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi | ||
| III | Onorari a Quantità | (*) Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519 |
| Artt. 15-16-17 | ||
Art. 15
Sono normalmente compensate a quantità:
prestazioni relative a rilevamenti geologici di superficie su aree ben deterrninabili;
gli studi fotogeologici secondo le modalità previste al capo IX;
le analisi petrografiche, paleontologiche, sedimentologiche secondo le modalità previste al capo VI, art. 29, paragrafo A.
Art. 16
I rilevamenti geologici di superficie vengono valutati a quantità, applicando sulla base delle tabelle di valutazione parziale allegate (Tabb. I e II), la seguente formula:
O = S X P
dove:
O = onorario espresso in euro;
S = funzione della scala del rilevamento e dell'area da rilevare viene calcolata mediante la tabella I.
P = funzione dei seguenti parametri:
A - finalità del rilevamento;
B - fattori morfologici;
C - difficoltà ecologiche
viene calcolata mediante la tabella II.In ogni caso "S" deve esprimere un'unica area di rilevamento senza soluzione di continuità o, in altri termini, non può essere sommatoria di diverse unità areali di rilevamento.
Delibera del C.N. n.226 dell'8 novembre 1983 |
| TABELLA I | ||
"S" si ottiene sommando a un diritto fisso, che è indipendente dalla superficie da rilevare, il prodotto tra l'area e la tariffa della corrispondente unità di superficie scelta. |
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| Categoria = Scala del rilievo | Diritto fisso (in euro) |
Tariffa unitaria (in euro) |
| A: scala 1:500 | 136,24 | 5,44966 per ogni ha |
| B: scala 1:2.500 | 68,12 | 3,40603 per ogni ha; oltre i 100 ha, sull'eccedenza 1,36241 per ogni ha |
| C: scala 1:5.000 | 108,99 | fino a 5 ha: solo il diritto fisso; da 5 ha: sull'eccedenza 0,13634 per ogni ha |
| D: scala 1:10.000 | 68,12 | 5,44965 per ogni Km2 |
| E: scala 1:25.000 | 68,12 | 4,08724 per ogni Km2 |
| F: scala 1:50.000 e oltre | 136,24 | 1,36241 per ogni Km2 |
Per scale intermedie tra quelle indicate in tabella si possono applicare tariffe per interpolazione tra quelle delle due categorie contigue. |
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TABELLA II |
La valutazione dei tre parametri è basata sul concetto che
P assuma valore = 1 quando le condizioni morfologiche ed ecologiche siano estremamente
favorevoli, le finalità del rilievo non impegnative e le difficoltà geologiche molto
ridotte o praticamente nulle. |
| 1. | Calcolo di A: finalità e modalità di svolgimento del rilevamento con valutazione differente delle difficoltà geologiche: |
| A1: |
Rilevamento della distribuzione areale e semplicemente superficiale delle formazioni (o complessi) geologiche classificate secondo la terminologia e la bibliografia geologico-scientifica corrente, senza particolari difficoltà geologiche... A1 = 1,00 |
| A2: |
A1 + interpretazione
della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni
geologiche, eventuale ricostruzione geologica, eventuale ricostruzione paleogeografica,
ecc., con esecuzione di sezioni, ecc. (ad esempio carte della pianificazione territoriale) |
| A3: |
A1 + A2 +
ricostruzione (esatta in superficie e presumibile in profondità) dell'andamento di 1 - 2
livelli di esclusivo o prevalente interesse (es. livelli guida o livelli mineralizzati,
ecc.) |
| A4: |
A1 + A2 + A3
eventuale + rilevamento con distinzione e suddivisione tra litotipi in base a criteri di
dettaglio e natura più specifici e ben diversi da quelli puramente
geologico-stratigrafici di cui ai numeri A1 e A2: ad esempio per
scopi minerari o per ricerche di acqua, ecc., carte idrogeologiche con censimento dei
punti d'acqua |
| A5: |
A1 + A2 + A3,
eventuale + A4 + rilevamento specialistico di tipo geomorfologico applicato con
semplice specificazione delle condizioni di equilibrio geomorfologico all'atto del rilievo
- o di tipo geopedologico -, con semplice indicazione dello stato e della classificazione
dei suoli all'atto del rilievo (ad es.: carte di dettaglio per i piani di urbanizzazione) |
| A6: |
A1 + A2 + A3 eventuale + A4 + rilevamento delle caratteristiche e delle proprietà geologico-tecniche delle coltri di materie incoerenti e/o pseudocoerenti ed eventualmente del loro immediato substrato roccioso ai fini, ad es. di carte di cantiere... A6 = 4.00 |
| 2. | Calcolo di B: fattori morfologici, ovvero grado di difficoltà derivante dal profilo del terreno: | |
| B1: | 100% pianeggiante o collinare... | B1 = 0 |
| B2: | 75% pianeggiante o collinare; 25% montuoso... | B2 = 0.75 |
| B3: | 50% pianeggiante o collinare; 50% montuoso... | B3 = 1,50 |
| B4: | 25% pianeggiante o collinare; 75% montuoso | B4 = 2,25 |
| B5: | 100% montuoso... | B5 = 3,00 |
| 3. | Calcolo di C: difficoltà ecologiche (zone malariche,
alta montagna, ecc.): - il campo di variabilità di C è tra 0 e 1. |
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Art. 17
Gli onorari a quantità comprendono tutto quanto è dovuto al geologo per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio (sia di concetto che di ordine), di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta i compensi a rimborso di cui agli articoli: 12, comma d), ivi compresi i tempi di accesso ai luoghi di rilevamento, 14, comma a), c), d), e) ed art. 29.
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Delibera C.N. n. 174 del 24 giugno 1992 In merito ai compensi a rimborso di cui al presente articolo si precisa che essi comprendono non solo il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno (art. 12, comma d)) ma in aggiunta anche i tempi impiegati con qualunque mezzo e quindi anche a piedi per l'accesso ai luoghi di rilevamento |
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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi |
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| I | NORME GENERALI Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |
| II | ONORARI A VACAZIONE Artt. 12-13-14 |
| III | ONORARI A QUANTITÀ Artt. 15-16-17 |
| IV | ONORARI A PERCENTUALE Artt. 18-19-20-21-22-23-24-25-26 |
| V | ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO Artt. 27-28 |
| VI | ANALISI E PROVE Art. 29 |
| VII | CAVE E MINIERE Artt. 30-31-32-33-34-35 |
| VIII | IDROGEOLOGIA Art. 36 |
| IX | FOTOGEOLOGIA Artt. 37-38-39-40 |
| X | RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA Art. 41 |
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