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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi
II Onorari a Vacazione (*) Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519
  Artt.12-13-14

 

Art. 12

Gli onorari sono computabili a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:

  1. i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;

  2. le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;

  3. i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;

  4. il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;

  5. le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;

  6. le ricerche e studi preliminari;

  7. i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.

 

Art. 13

Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora.
Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.
Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di € 37,96 l'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo e di € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%.

 

Art. 14

Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacazione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

  1. le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;

  2. le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

  3. le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

  4. le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;

  5. i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.

 

Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi

I NORME GENERALI Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
II ONORARI A VACAZIONE Artt. 12-13-14
III ONORARI A QUANTITÀ Artt. 15-16-17
IV ONORARI A PERCENTUALE Artt. 18-19-20-21-22-23-24-25-26
V ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO Artt. 27-28
VI ANALISI E PROVE Art. 29
VII CAVE E MINIERE Artt. 30-31-32-33-34-35
VIII IDROGEOLOGIA Art. 36
IX FOTOGEOLOGIA Artt. 37-38-39-40
X RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA Art. 41

       
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