| Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi | ||
| II | Onorari a Vacazione | (*) Le cifre in neretto sono aggiornate al D.M. 30 luglio 1996 n.519 |
| Artt.12-13-14 | ||
Art. 12
Gli onorari sono computabili a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e cioè:
i sopralluoghi preliminari di qualunque natura;
le competenze per visite o trattative con i pubblici uffici e con privati per pratiche accessorie;
i convegni informativi e rapporti verbali con il cliente;
il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
le varianti ai progetti ed agli studi preliminari se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere;
le ricerche e studi preliminari;
i sopralluoghi per assistenza periodica ai lavori in corso nei cantieri di perforazione, stradali, edili e minerari, quando gli stessi non siano già compresi in altro tipo di onorario.
Art. 13
Gli onorari minimi a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di € 56,81 per ogni ora o frazione di ora.
Salvo in casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 8 ore sulle 24 per i lavori in sede, e più di 12 ore sulle 24 per i lavori sul terreno.
Qualora per il geologo incaricato sia indispensabile per la natura delle prestazioni avvalersi di aiuti avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di € 37,96 l'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo e di € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio i predetti compensi minimi possono essere aumentati sino al 50%.
Art. 14
Salvo diverse pattuizioni, nel caso di onorari a vacazione, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
le spese di viaggio, vitto, alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;
le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ed opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedenti la prima copia;
i diritti di autenticazione delle copie di relazione o di disegni.
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Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi |
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| I | NORME GENERALI Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 |
| II | ONORARI A VACAZIONE Artt. 12-13-14 |
| III | ONORARI A QUANTITÀ Artt. 15-16-17 |
| IV | ONORARI A PERCENTUALE Artt. 18-19-20-21-22-23-24-25-26 |
| V | ONORARI A DISCREZIONE O DI IMPORTO PRECONCORDATO Artt. 27-28 |
| VI | ANALISI E PROVE Art. 29 |
| VII | CAVE E MINIERE Artt. 30-31-32-33-34-35 |
| VIII | IDROGEOLOGIA Art. 36 |
| IX | FOTOGEOLOGIA Artt. 37-38-39-40 |
| X | RICERCA IDROCARBURI E ENERGIA GEOTERMICA Art. 41 |
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